Art. 4

Designazione

In vigore dal 14 set 2009
Designazione 1.   I membri del Gruppo che rappresentano le organizzazioni nazionali dei consumatori sono nominati in conformità dei paragrafi 2 e 3. 2.   Ogni Stato membro propone un elenco di tre candidati tramite gli enti nazionali rappresentanti le organizzazioni dei consumatori istituite dagli Stati membri, laddove esse esistono, o tramite le autorità nazionali competenti. I candidati fanno parte delle organizzazioni dei consumatori nazionali più rappresentative in base alle norme o alle pratiche nazionali. 3.   La Commissione nomina un membro titolare e un supplente per Stato membro in conformità dei seguenti criteri: a) i candidati devono avere un'ampia esperienza e competenza nel settore della politica europea dei consumatori; b) i candidati che non sono stati in precedenza membri di tale gruppo saranno considerati prioritari; c) equilibrio tra uomini e donne. 4.   I membri del gruppo che rappresentano le organizzazioni europee dei consumatori e un supplente per ogni membro sono nominati dalla Commissione su proposta delle organizzazioni europee dei consumatori. 5.   I supplenti sostituiscono automaticamente i titolari quando questi sono assenti. 6.   La Commissione pubblicherà l'elenco dei membri titolari e dei supplenti nel sito Internet della Direzione generale Salute e Consumatori e nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. I nominativi dei membri titolari e dei supplenti sono raccolti, trattati e pubblicati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).
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Designazione (Art. 4 Decisione (UE) 2009/705) — Testo vigente | Portale Normativo