Art. 4
Designazione
In vigore dal 14 set 2009
Designazione
1. I membri del Gruppo che rappresentano le organizzazioni nazionali dei consumatori sono nominati in conformità dei paragrafi 2 e 3.
2. Ogni Stato membro propone un elenco di tre candidati tramite gli enti nazionali rappresentanti le organizzazioni dei consumatori istituite dagli Stati membri, laddove esse esistono, o tramite le autorità nazionali competenti. I candidati fanno parte delle organizzazioni dei consumatori nazionali più rappresentative in base alle norme o alle pratiche nazionali.
3. La Commissione nomina un membro titolare e un supplente per Stato membro in conformità dei seguenti criteri:
a)
i candidati devono avere un'ampia esperienza e competenza nel settore della politica europea dei consumatori;
b)
i candidati che non sono stati in precedenza membri di tale gruppo saranno considerati prioritari;
c)
equilibrio tra uomini e donne.
4. I membri del gruppo che rappresentano le organizzazioni europee dei consumatori e un supplente per ogni membro sono nominati dalla Commissione su proposta delle organizzazioni europee dei consumatori.
5. I supplenti sostituiscono automaticamente i titolari quando questi sono assenti.
6. La Commissione pubblicherà l'elenco dei membri titolari e dei supplenti nel sito Internet della Direzione generale Salute e Consumatori e nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. I nominativi dei membri titolari e dei supplenti sono raccolti, trattati e pubblicati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2009:705:oj#art-4