Art. 2

Compiti

In vigore dal 14 set 2009
Compiti 1.   Il Gruppo può essere consultato dalla Commissione su tutte le questioni riguardanti gli interessi dei consumatori a livello comunitario. 2.   Il Gruppo: a) costituisce la sede di ampie discussioni sulle questioni riguardati gli interessi dei consumatori; b) elabora il contributo del punto di vista dei consumatori in altri fori e partecipa, quando richiesto, ai gruppi che la Commissione consulta sulle questioni riguardanti la politica europea dei consumatori; c) fornisce pareri alla Commissione quando delinea politiche e attività che hanno un effetto sui consumatori; d) può emettere un parere sulle questioni comunitarie relative ai consumatori; e) informa la Commissione sugli sviluppi della politica relativa ai consumatori negli Stati membri; f) costituisce una fonte di informazioni e una cassa di risonanza dell'azione comunitaria per le organizzazioni nazionali.
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