Art. 2
Compiti
In vigore dal 14 set 2009
Compiti
1. Il Gruppo può essere consultato dalla Commissione su tutte le questioni riguardanti gli interessi dei consumatori a livello comunitario.
2. Il Gruppo:
a)
costituisce la sede di ampie discussioni sulle questioni riguardati gli interessi dei consumatori;
b)
elabora il contributo del punto di vista dei consumatori in altri fori e partecipa, quando richiesto, ai gruppi che la Commissione consulta sulle questioni riguardanti la politica europea dei consumatori;
c)
fornisce pareri alla Commissione quando delinea politiche e attività che hanno un effetto sui consumatori;
d)
può emettere un parere sulle questioni comunitarie relative ai consumatori;
e)
informa la Commissione sugli sviluppi della politica relativa ai consumatori negli Stati membri;
f)
costituisce una fonte di informazioni e una cassa di risonanza dell'azione comunitaria per le organizzazioni nazionali.
Storico versioni
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