Art. 5
Durata del mandato
In vigore dal 14 set 2009
Durata del mandato
1. Il mandato dei membri titolari e dei supplenti è triennale e rinnovabile in accordo con la procedura fissata dall'.
2. Alle fine del periodo di tre anni, i membri e i supplenti rimangono in carica fino a che non si sia trovato un sostituto o fino a quando il loro mandato non sia rinnovato.
3. Il mandato dei membri scade prima della fine del periodo triennale
a)
in caso di dimissioni, pensionamento o morte;
b)
nel caso in cui l'ente nazionale o le autorità che li hanno presentati come candidati richiedano la loro sostituzione;
c)
nel caso in cui la Commissione richieda la sostituzione di membri o supplenti che non sono più in grado di contribuire in modo efficace o che non soddisfano gli obblighi di cui all', paragrafo 6.
4. I membri titolari e i supplenti sono sostituiti per il resto del periodo di tre anni ai sensi della procedura fissata dall'. Fatto salvo l', paragrafo 2, nel caso in cui un solo membro titolare o un supplente che rappresentano le organizzazioni nazionali dei consumatori debba essere sostituito, gli enti nazionali o le autorità propongono due nuovi candidati e tra questi la Commissione ne nomina uno in conformità dell', paragrafo 3.
Storico versioni
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