Art. 3

Tasse di registrazione

In vigore dal 5 ago 2009
Tasse di registrazione Gli organismi di registrazione possono applicare tasse di registrazione solo a condizione che queste siano basate sui costi e proporzionate. Gli organismi di registrazione che applicano tasse di registrazione informano le autorità nazionali competenti del metodo di calcolo delle tasse.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2009:603:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Tasse di registrazione (Art. 3 Decisione (UE) 2009/603) — Testo vigente | Portale Normativo