Art. 4

Modifica dei dati di registrazione

In vigore dal 5 ago 2009
Modifica dei dati di registrazione Gli Stati membri provvedono affinché, qualora i dati forniti dai produttori conformemente all'allegato della presente decisione siano modificati, i produttori ne informino l'organismo di registrazione competente entro un mese dalla data della modifica.
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