Art. 1

Obblighi di registrazione

In vigore dal 5 ago 2009
Obblighi di registrazione La registrazione dei produttori di pile e accumulatori si effettua, su carta o con mezzi elettronici, presso le autorità nazionali o le organizzazioni nazionali competenti in materia di responsabilità dei produttori autorizzate dagli Stati membri, di seguito «organismi di registrazione». La procedura di registrazione può essere parte di un'altra procedura di registrazione dei produttori. I produttori di pile e accumulatori si registrano soltanto una volta nello Stato membro in cui commercializzano per la prima volta pile e accumulatori nell'ambito di un'attività professionale e all'atto della registrazione ricevono un numero di registrazione.
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