Art. 7
Recupero dei pagamenti effettuati dalla Commissione
In vigore dal 13 lug 2009
Recupero dei pagamenti effettuati dalla Commissione
1. Se la Commissione effettua un pagamento con garanzia comunitaria, la BEI procede, a nome e per conto della Commissione, al recupero dei crediti per gli importi pagati.
2. La BEI e la Commissione concludono un accordo per stabilire in dettaglio le disposizioni e le procedure relative al recupero dei crediti entro la data della conclusione dell’accordo di cui all’.
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