Art. 9

Riesame

In vigore dal 13 lug 2009
Riesame 1.   La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione intermedia sull’applicazione della presente decisione entro il 30 aprile 2010, corredata da una proposta di modifica, elaborata anche sulla base di una valutazione esterna le cui specifiche sono fissate all’allegato II della presente decisione. 2.   La Commissione presenta una relazione finale sull’applicazione della presente decisione entro il 31 luglio 2013.
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