Art. 6
Relazioni e contabilità
In vigore dal 13 lug 2009
Relazioni e contabilità
1. Ogni anno la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sulle operazioni di finanziamento della BEI realizzate ai sensi della presente decisione. La relazione include una valutazione dell’impatto e dell’efficacia delle operazioni di finanziamento della BEI a livello di progetto, di settore, di paese e di regione, nonché il contributo delle operazioni di finanziamento della BEI al conseguimento degli obiettivi di politica esterna della Comunità, tenendo conto degli obiettivi operativi della BEI. Essa comprende anche una valutazione della portata della cooperazione tra la BEI e la Commissione e tra la BEI e altre istituzioni finanziarie internazionali e i donatori bilaterali.
2. Ai fini del paragrafo 1, la BEI trasmette alla Commissione relazioni annuali sulle operazioni di finanziamento della BEI realizzate ai sensi della presente decisione, e sul conseguimento degli obiettivi di politica esterna della Comunità, ivi compresa la cooperazione con le altre istituzioni finanziarie internazionali.
3. La BEI fornisce alla Commissione i dati statistici, finanziari e contabili relativi a ogni operazione di finanziamento della BEI, necessari per consentire a quest’ultima di adempiere ai suoi obblighi di informazione o rispondere alle richieste della Corte dei conti europea, nonché la dichiarazione di un revisore dei conti sulle esposizioni in essere delle operazioni di finanziamento della BEI.
4. Ai fini del rispetto da parte della Commissione degli obblighi contabili e di informazione sui rischi coperti dalla garanzia generale, la BEI fornisce alla Commissione la valutazione dei rischi della BEI e le informazioni relative alla classificazione delle operazioni di finanziamento della BEI con beneficiari di prestiti o debitori garantiti diversi dagli Stati.
5. La BEI fornisce le informazioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 a proprie spese.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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