Art. 4
Cooperazione con le altre istituzioni finanziarie internazionali
In vigore dal 13 lug 2009
Cooperazione con le altre istituzioni finanziarie internazionali
1. Ove necessario, le operazioni di finanziamento della BEI sono realizzate sempre più in cooperazione e/o con il cofinanziamento della BEI e di altre istituzioni finanziarie internazionali o istituzioni bilaterali europee, in modo tale da massimizzare le sinergie, la cooperazione e l’efficienza, e garantire una condivisione ragionevole dei rischi e condizioni conformi al progetto e coerenti con il settore.
2. La cooperazione di cui al paragrafo 1 è agevolata tramite il coordinamento, da realizzare in particolare nel contesto di protocolli di intesa conclusi, ove necessario, tra la Commissione, la BEI, le principali istituzioni finanziarie internazionali e le istituzioni bilaterali europee che operano nelle varie regioni.
3. La cooperazione tra le istituzioni finanziarie internazionali e altri donatori è valutata nel quadro del riesame intermedio di cui all’.
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