Art. 6

In vigore dal 9 lug 2009
1.   Le domande per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica per prodotti appartenenti al gruppo «prodotti tessili» presentate prima della data di adozione della presente decisione saranno valutate conformemente alle condizioni stabilite dalla decisione 1999/178/CE. 2.   Le domande per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica per prodotti appartenenti al gruppo «prodotti tessili» presentate a partire dalla data di adozione della presente decisione, ma prima del 31 dicembre 2009 possono basarsi sui criteri di cui alla decisione 1999/178/CE o sui criteri stabiliti dalla presente decisione. Queste domande sono valutate conformemente ai criteri su cui si basano. 3.   I marchi di qualità ecologica attribuiti in base a domande valutate secondo i criteri stabiliti nella decisione 1999/178/CE possono essere utilizzati per dodici mesi a partire dalla data di notifica della presente decisione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2009:567:oj#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 6 Decisione (UE) 2009/567 — Testo vigente | Portale Normativo