Art. 2
In vigore dal 9 lug 2009
Per ottenere l’assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica per i prodotti appartenenti al gruppo di prodotti «prodotti tessili» ai sensi del regolamento (CE) n. 1980/2000, un prodotto tessile deve soddisfare i criteri riportati nell’allegato della presente decisione.
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