Art. 1
In vigore dal 9 lug 2009
Il gruppo di prodotti «prodotti tessili» comprende:
a)
articoli di abbigliamento e accessori tessili: articoli di abbigliamento ed accessori (quali ad esempio fazzoletti, sciarpe, borsette, borse per la spesa, zaini, cinture ecc.) costituiti per almeno il 90 % in peso da fibre tessili;
b)
prodotti tessili per interni: prodotti tessili per interni consistenti per almeno il 90 % in peso da fibre tessili. Sono compresi stuoie e tappeti. I rivestimenti per pavimenti «wall to wall» e i rivestimenti per pareti sono esclusi;
c)
fibre, filati e tessuti (ivi compresi beni durevoli non tessuti) destinati alla produzione di articoli di abbigliamento e accessori tessili o di prodotti tessili per interni.
Sono esclusi da questo gruppo di prodotti i tessili trattati con biocidi, a meno che questi ultimi non figurino all’allegato I A della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), che conferiscano ai tessili proprietà aggiuntive destinate direttamente a proteggere la salute umana (ad esempio, biocidi applicati su reti e articoli di abbigliamento come repellenti per zanzare, le pulci, le tarme o gli allergeni) e che la sostanza attiva sia autorizzata per l’utilizzo in questione, conformemente all’allegato V della direttiva 98/8/CE.
Per «articoli di abbigliamento e accessori tessili» e «prodotti tessili per interni»: nel calcolo della percentuale di fibre tessili non si devono considerare piumini, piume, membrane e rivestimenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2009:567:oj#art-1