Art. 3
In vigore dal 9 lug 2009
1. In deroga all’, paragrafo 3, della decisione 2000/728/CE, se la domanda di assegnazione del marchio di qualità ecologica è presentata da una microimpresa, le spese per il suo esame sono ridotte del 75 %; non sono possibili altre riduzioni.
2. In deroga all’, paragrafo 5, prima frase, della decisione 2000/728/CE, l’importo minimo del diritto annuale per l’utilizzo del marchio di qualità ecologica da parte di microimprese è fissato in 100 EUR.
3. Il fatturato annuo di tutti i servizi di campeggio è calcolato moltiplicando il prezzo della prestazione per il numero di pernottamenti e riducendo del 50 % il risultato ottenuto. Per prezzo della prestazione si intende il corrispettivo medio versato dal cliente per il pernottamento, comprensivo di tutti i servizi che non comportano maggiorazioni di prezzo.
4. Per la riduzione dell’importo minimo del diritto annuale si applicano le disposizioni di cui all’, paragrafi da 6 a 10 della decisione 2000/728/CE.
Storico versioni
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