Art. 1
In vigore dal 9 lug 2009
1. Il gruppo di prodotti «servizi di campeggio» comprende, a titolo di attività principale, la fornitura a pagamento di piazzole attrezzate per accogliere unità abitative mobili entro un’area delimitata.
Comprende inoltre altre strutture ricettive utilizzabili come alloggi da affittare e aree comuni adibite ai servizi in comune forniti entro l’area delimitata.
2. I «servizi di campeggio» prestati entro tale area possono anche comprendere servizi di ristorazione e ricreativi prestati dal gestore o dal proprietario del campeggio.
3. Ai fini della presente decisione, il servizio di ristorazione include la prima colazione; gli impianti per le attività ricreative e il fitness comprendono saune, piscine e altre strutture analoghe che si trovino nel perimetro della struttura ricettiva e zone verdi, quali parchi e giardini, che non si trovano nel campeggio, ma che sono accessibili agli ospiti.
4. Ai fini della presente decisione si applica la definizione di microimpresa di cui alla raccomandazione 2003/361/CE.
Storico versioni
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