Art. 7
In vigore dal 9 lug 2009
1. Le domande di assegnazione del marchio di qualità ecologica a servizi che rientrano nel gruppo di prodotti «servizi di campeggio» presentate prima della data di adozione della presente decisione sono valutate secondo i criteri stabiliti dalla decisione 2005/338/CE.
2. Le domande di assegnazione del marchio di qualità ecologica a servizi che rientrano nel gruppo di prodotti «servizi di campeggio» presentate a decorrere dalla data di adozione della presente decisione, ma entro e non oltre il 31 ottobre 2009 possono basarsi sui criteri stabiliti dalla decisione 2005/338/CE o sui criteri stabiliti dalla presente decisione.
Tali domande sono valutate secondo i criteri su cui si basano.
3. Se il marchio di qualità ecologica è assegnato sulla base di una domanda valutata secondo i criteri stabiliti dalla decisione 2005/338/CE, tale marchio può essere utilizzato per dodici mesi dalla data di adozione della presente decisione.
Storico versioni
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