Art. 8

Decisioni e raccomandazioni

In vigore dal 18 mag 2009
Decisioni e raccomandazioni Nei casi specifici in cui il comitato di stabilizzazione e di associazione è abilitato dal consiglio di stabilizzazione e di associazione ad adottare decisioni e raccomandazioni ai sensi dell’articolo 120 dell’accordo di stabilizzazione e di associazione, gli atti recano rispettivamente la denominazione «decisione» e «raccomandazione», seguita da un numero progressivo, dalla data di adozione e da un’indicazione dell’oggetto. Le decisioni e le raccomandazioni sono approvate di comune accordo dalle Parti. Le decisioni e le raccomandazioni del comitato di stabilizzazione e di associazione sono firmate dal presidente e autenticate dai due segretari e sono inviate a ciascuno dei destinatari elencati nell' del presente regolamento interno. Ciascuna Parte può decidere di far pubblicare le decisioni e le raccomandazioni del comitato di stabilizzazione e di associazione nella propria Gazzetta ufficiale.
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Decisioni e raccomandazioni (Art. 8 Decisione (UE) 2009/463) — Testo vigente | Portale Normativo