Art. 10
Sottocomitati e gruppi di lavoro speciali
In vigore dal 18 mag 2009
Sottocomitati e gruppi di lavoro speciali
Il comitato di stabilizzazione e di associazione può istituire sottocomitati o gruppi speciali operanti sotto l’autorità del comitato, al quale riferiscono dopo ciascuna riunione. Il comitato di stabilizzazione e di associazione può decidere di sopprimere i sottocomitati o gruppi esistenti, di definirne o modificarne il mandato o di creare altri sottocomitati o altri gruppi che lo assistano nell’esercizio delle sue funzioni. I sottocomitati e i gruppi non hanno potere decisionale.
Storico versioni
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