Art. 11
Regime linguistico
In vigore dal 18 mag 2009
Regime linguistico
Le lingue ufficiali del consiglio di stabilizzazione e di associazione sono le lingue ufficiali delle due Parti. Salvo decisione contraria, il consiglio di stabilizzazione e di associazione delibera sulla base di documenti redatti nelle suddette lingue.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2009:463:oj#art-11