Art. 13

Comitato di stabilizzazione e di associazione

In vigore dal 18 mag 2009
Comitato di stabilizzazione e di associazione 1.   È istituito un comitato di stabilizzazione e di associazione incaricato di assistere il consiglio di stabilizzazione e di associazione nell’esercizio delle sue funzioni. Il comitato è composto, da un lato, da rappresentanti del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione delle Comunità europee e, dall'altro, da rappresentanti del governo dell’Albania, di norma alti funzionari. 2.   Il comitato di stabilizzazione e di associazione prepara le riunioni e le deliberazioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione, ne applica, se del caso, le decisioni e, in generale, assicura la continuità del rapporto di associazione e il corretto funzionamento dell’accordo di stabilizzazione e di associazione. Esamina qualsiasi questione sottopostagli dal consiglio di stabilizzazione e di associazione e qualsiasi problema si presenti nel corso dell’attuazione giornaliera dell’accordo di stabilizzazione e di associazione. Il comitato presenta inoltre proposte o progetti di decisioni e di raccomandazioni al consiglio di stabilizzazione e di associazione per approvazione. 3.   Laddove l’accordo di stabilizzazione e di associazione faccia riferimento all’obbligo o alla possibilità di tenere consultazioni, queste possono svolgersi in sede di comitato di stabilizzazione e di associazione. Le consultazioni possono proseguire in seno al consiglio di stabilizzazione e di associazione, previo accordo tra le Parti. 4.   Il regolamento interno del comitato di stabilizzazione e di associazione è accluso alla presente decisione.
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Comitato di stabilizzazione e di associazione (Art. 13 Decisione (UE) 2009/463) — Testo vigente | Portale Normativo