Art. 6

Ordine del giorno delle riunioni

In vigore dal 18 mag 2009
Ordine del giorno delle riunioni 1.   Il presidente stabilisce l'ordine del giorno provvisorio di ogni riunione, che viene trasmesso dai segretari del comitato di stabilizzazione e di associazione ai destinatari di cui all' almeno 15 giorni prima dell'inizio della riunione. L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali il presidente ha ricevuto una richiesta di iscrizione all’ordine del giorno almeno 21 giorni prima dell'inizio della riunione, fermo restando che tali punti saranno iscritti all’ordine del giorno provvisorio soltanto se la relativa documentazione sarà stata trasmessa ai segretari entro e non oltre la data di spedizione dello stesso ordine del giorno. Il comitato di stabilizzazione e di associazione può invitare esperti alle riunioni affinché lo informino su argomenti specifici. Il comitato di stabilizzazione e di associazione adotta l'ordine del giorno all'inizio di ogni riunione. L'iscrizione all'ordine del giorno di un punto che non figuri nell'ordine del giorno provvisorio è effettuata con l'accordo di entrambe le Parti. 2.   Il presidente, d'intesa con le Parti, può abbreviare i termini indicati al paragrafo 1 in funzione delle esigenze di un caso specifico.
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