Art. 3
In vigore dal 8 mag 2009
Nell’applicare la presente decisione, gli Stati membri si prestano reciprocamente la necessaria assistenza amministrativa.
La Svezia si assume il ruolo di Stato membro coordinatore al fine di garantire che il quantitativo totale oggetto dell’autorizzazione non superi i quantitativi massimi indicati in allegato.
Lo Stato membro che riceva una domanda ai sensi dell’ comunica immediatamente allo Stato coordinatore l’importo contemplato dalla domanda. Lo Stato membro coordinatore comunica immediatamente allo Stato membro notificante se nell’autorizzazione viene superato il quantitativo massimo.
Storico versioni
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