Art. 2
In vigore dal 8 mag 2009
Un fornitore di tuberi-seme di patate che intenda commercializzare i tuberi-seme di cui all’, chiede l’autorizzazione allo Stato membro in cui ha sede o in cui importa.
Lo Stato membro interessato autorizza il fornitore a commercializzare i tuberi-seme, purché:
a)
non esistano dubbi fondati sulla capacità del fornitore di immettere sul mercato il quantitativo di tuberi-seme per il quale ha chiesto l’autorizzazione; oppure
b)
il quantitativo totale la cui commercializzazione è autorizzata ai sensi della pertinente deroga superi il quantitativo massimo stabilito dall’allegato.
Storico versioni
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