Art. 1
In vigore dal 8 mag 2009
La commercializzazione nella Comunità di tuberi-seme di patate appartenenti alla categoria «tuberi-seme di patate certificati» che non soddisfano le prescrizioni della direttiva 2002/56/CE per quanto riguarda il numero di piante che presentano sintomi di virosi grave nella discendenza diretta è autorizzata, per un periodo che scade il 30 giugno 2009, alle condizioni fissate nell’allegato della presente decisione e secondo le seguenti modalità:
a)
il numero di piante che mostrano sintomi di virosi grave nella discendenza diretta di tuberi-seme di patate appartenenti alla categoria «tuberi-seme di patate certificati» non deve superare la percentuale fissata nell’allegato;
b)
l’etichetta ufficiale indica la percentuale di piante che presentano sintomi di virosi grave nella discendenza diretta di tuberi-seme di patate appartenenti alla categoria «tuberi-seme di patate certificati» rilevata in occasione dell’esame ufficiale di cui all’, lettera c), punto iv), della direttiva 2002/56/CE;
c)
i tuberi-seme di patate sono commercializzati in conformità dell’ della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2009:378:oj#art-1