Art. 3
Presidenza
In vigore dal 21 apr 2009
Presidenza
Fatte salve le prerogative della presidenza, la presidenza del CdC è esercitata dal segretario generale/Alto rappresentante o da un suo rappresentante, in stretta consultazione con la presidenza e con il presidente del Comitato militare dell’Unione europea (PCMUE) o un suo rappresentante.
Storico versioni
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