Art. 2

Composizione

In vigore dal 21 apr 2009
Composizione 1.   Il CdC è composto dai seguenti membri: — rappresentanti di tutti gli Stati membri; — rappresentanti dei paesi terzi che partecipano all’operazione e forniscono contributi militari significativi, elencati nell’allegato. 2.   Il comandante dell’operazione dell’UE, il Direttore generale dello Stato maggiore dell’Unione europea, o i loro rappresentanti, e rappresentanti della Commissione partecipano alle riunioni del CdC. 3.   Se del caso, si possono invitare terze persone a parti specifiche delle discussioni.
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Composizione (Art. 2 Decisione (UE) 2009/369) — Testo vigente | Portale Normativo