Art. 2
Composizione
In vigore dal 21 apr 2009
Composizione
1. Il CdC è composto dai seguenti membri:
—
rappresentanti di tutti gli Stati membri;
—
rappresentanti dei paesi terzi che partecipano all’operazione e forniscono contributi militari significativi, elencati nell’allegato.
2. Il comandante dell’operazione dell’UE, il Direttore generale dello Stato maggiore dell’Unione europea, o i loro rappresentanti, e rappresentanti della Commissione partecipano alle riunioni del CdC.
3. Se del caso, si possono invitare terze persone a parti specifiche delle discussioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2009:369:oj#art-2