Art. 5

Procedura

In vigore dal 21 apr 2009
Procedura 1.   Fatto salvo il paragrafo 3 e ferme restando le competenze del CPS e le responsabilità del comandante dell’operazione dell’UE: — quando il CdC adotta decisioni sulla gestione quotidiana dell’operazione è richiesta l’unanimità dei rappresentanti degli Stati che contribuiscono all’operazione; — quando il CdC formula raccomandazioni su eventuali adeguamenti della pianificazione operativa, inclusi possibili adeguamenti degli obiettivi, è richiesta l’unanimità dei membri del CdC. L’astensione di un membro non impedisce l’unanimità. 2.   Il presidente determina se è presente la maggioranza dei rappresentanti degli Stati autorizzati a prendere parte alle deliberazioni. 3.   Tutte le questioni procedurali sono decise a maggioranza semplice dei membri presenti alla riunione. 4.   La Danimarca non partecipa ad alcuna decisione del CdC.
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