Art. 2

In vigore dal 24 mar 2009
1.   La Grecia recupererà dal beneficiario gli aiuti di cui all’. Gli aiuti saranno recuperati esclusivamente a carico delle entrate dell’ELVO provenienti dalle sue attività non militari. 2.   Sugli importi da recuperare sono applicati interessi con decorrenza dalla data alla quale tali importi sono stati messi a disposizione del beneficiario fino alla data del loro effettivo recupero. 3.   Gli interessi sono calcolati secondo il regime dell’interesse composto, a norma del capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione (12).
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Art. 2 Decisione (UE) 2010/273 — Testo vigente | Portale Normativo