Art. 2
In vigore dal 24 mar 2009
1. La Grecia recupererà dal beneficiario gli aiuti di cui all’. Gli aiuti saranno recuperati esclusivamente a carico delle entrate dell’ELVO provenienti dalle sue attività non militari.
2. Sugli importi da recuperare sono applicati interessi con decorrenza dalla data alla quale tali importi sono stati messi a disposizione del beneficiario fino alla data del loro effettivo recupero.
3. Gli interessi sono calcolati secondo il regime dell’interesse composto, a norma del capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione (12).
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