Art. 4

In vigore dal 24 mar 2009
1.   Entro due mesi dalla data di notifica della presente decisione, la Grecia fornirà alla Commissione le seguenti informazioni: a) l’importo totale (in conto capitale e degli interessi) che il beneficiario dovrà rimborsare (a tale riguardo la Grecia indicherà in particolare la data esatta del rimborso dei 634 088,99 EUR formanti oggetto dell’esenzione fiscale n. 2, indicati al considerando 14, secondo trattino, della presente decisione); b) la descrizione particolareggiata delle misure già adottate e di quelle previste allo scopo di attuare la presente decisione; c) documenti attestanti l’ingiunzione di rimborso degli aiuti notificata al beneficiario. 2.   Fino alla data del recupero integrale degli aiuti di cui all’, la Grecia terrà informata la Commissione sulla progressione delle misure nazionali adottate per attuare la presente decisione. Su semplice richiesta della Commissione, la Grecia fornirà immediatamente informazioni sulle misure già adottate e su quelle previste allo scopo di conformarsi alla presente decisione. Inoltre, la Grecia fornirà informazioni particolareggiate sull’importo degli aiuti e sugli interessi già recuperati presso il beneficiario.
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