Art. 2
Attuazione
In vigore dal 17 mar 2009
Attuazione
1. A decorrere dal 1o maggio 2009 gli Stati membri garantiscono che sia vietata l’immissione o la messa a disposizione sul mercato di prodotti contenenti DMF.
2. A decorrere dal 1o maggio 2009 gli Stati membri garantiscono che i prodotti contenenti DMF già immessi o messi a disposizione sul mercato vengano ritirati dal mercato e ne venga effettuato il richiamo presso i consumatori. Essi provvedono inoltre a che i consumatori vengano adeguatamente informati in merito al rischio derivante da questi prodotti.
3. Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione le misure adottate a norma del presente articolo, così come previsto dalla direttiva 2001/95/CE, articolo 12.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2009:251:oj#art-2