Art. 1
Definizioni
In vigore dal 17 mar 2009
Definizioni
Ai fini della presente decisione si intende per:
a)
«DMF»: la sostanza chimica dimetilfumarato, nome IUPAC dimetil (E) butenedioato, numero CAS 624-49-7 e numero EINECS 210-849-0;
b)
«prodotto»: qualsiasi prodotto rispondente alla definizione di cui all’, lettera a), della direttiva 2001/95/CE;
c)
«prodotto contenente DMF»: qualsiasi prodotto o parte di un prodotto in cui:
i)
è indicata la presenza di DMF, ad esempio su uno o più sacchetti; oppure
ii)
la concentrazione di DMF è superiore a 0,1 mg/kg del prodotto o di parte del prodotto;
d)
«immissione sul mercato»: la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato comunitario;
e)
«messa a disposizione sul mercato»: la fornitura per la distribuzione, il consumo o l’uso sul mercato comunitario nel corso di un’attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2009:251:oj#art-1