Art. 1 · Definizioni

Art. 1

Definizioni

In vigore dal 17 mar 2009
Definizioni Ai fini della presente decisione si intende per: a) «DMF»: la sostanza chimica dimetilfumarato, nome IUPAC dimetil (E) butenedioato, numero CAS 624-49-7 e numero EINECS 210-849-0; b) «prodotto»: qualsiasi prodotto rispondente alla definizione di cui all’, lettera a), della direttiva 2001/95/CE; c) «prodotto contenente DMF»: qualsiasi prodotto o parte di un prodotto in cui: i) è indicata la presenza di DMF, ad esempio su uno o più sacchetti; oppure ii) la concentrazione di DMF è superiore a 0,1 mg/kg del prodotto o di parte del prodotto; d) «immissione sul mercato»: la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato comunitario; e) «messa a disposizione sul mercato»: la fornitura per la distribuzione, il consumo o l’uso sul mercato comunitario nel corso di un’attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito.
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