Art. 2 · Attuazione

Art. 2

Attuazione

In vigore dal 17 mar 2009
Attuazione 1.   A decorrere dal 1o maggio 2009 gli Stati membri garantiscono che sia vietata l’immissione o la messa a disposizione sul mercato di prodotti contenenti DMF. 2.   A decorrere dal 1o maggio 2009 gli Stati membri garantiscono che i prodotti contenenti DMF già immessi o messi a disposizione sul mercato vengano ritirati dal mercato e ne venga effettuato il richiamo presso i consumatori. Essi provvedono inoltre a che i consumatori vengano adeguatamente informati in merito al rischio derivante da questi prodotti. 3.   Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione le misure adottate a norma del presente articolo, così come previsto dalla direttiva 2001/95/CE, articolo 12.
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