Art. 5

In vigore dal 28 gen 2009
1.   Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, l’Italia trasmette le seguenti informazioni: a) l’importo complessivo (capitale e interessi) che dev’essere recuperato presso ciascun beneficiario; b) la descrizione dettagliata delle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione; c) i documenti attestanti che ai beneficiari è stato imposto di rimborsare l’aiuto. 2.   L’Italia informa la Commissione dei progressi delle misure nazionali adottate per l’attuazione della presente decisione fino al completo recupero dell’aiuto concesso nel quadro del regime di cui all’. Essa trasmette immediatamente, dietro semplice richiesta della Commissione, le informazioni relative alle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione. Fornisce inoltre informazioni dettagliate riguardo all’importo dell’aiuto e degli interessi già recuperati presso i beneficiari.
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Art. 5 Decisione (UE) 2009/382 — Testo vigente | Portale Normativo