Art. 3
In vigore dal 28 gen 2009
1. La Camera di commercio di Trieste (Italia) procede al recupero presso i beneficiari dell’aiuto incompatibile concesso nel quadro del regime di cui all’.
2. Le somme da recuperare comprendono gli interessi che decorrono dalla data in cui sono state poste a disposizione dei beneficiari fino a quella del loro effettivo recupero.
3. Gli interessi sono calcolati secondo il regime dell’interesse composto a norma del capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 e del regolamento (CE) n. 271/2008 della Commissione (10) che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004.
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