Art. 9

In vigore dal 23 gen 2009
1.   Il comitato informa regolarmente la Commissione in merito ai risultati delle proprie attività. Ha contatti regolari con il comitato europeo delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali istituito con decisione 2004/9/CE della Commissione (7) e la commissione competente del Parlamento europeo. 2.   Il comitato assicura la coerenza intersettoriale dei lavori nei settori dei servizi finanziari grazie ad una collaborazione periodica e stretta con il comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari e il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria. 3.   Il presidente del comitato ha contatti regolari, almeno una volta al mese, con i presidenti del comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari e del comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2009:79(1):oj#art-9

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 9 Decisione (UE) 2009/79 — Testo vigente | Portale Normativo