Art. 7
In vigore dal 23 gen 2009
1. Il comitato è composto da rappresentanti di alto livello delle autorità pubbliche nazionali competenti per il settore dell’assicurazione, della riassicurazione e delle pensioni aziendali o professionali. Ciascuno Stato membro designa un rappresentante di alto livello delle sue autorità competenti che partecipi alle riunioni del comitato.
2. La Commissione è presente alle riunioni del comitato e designa un rappresentante di alto livello per prendere parte ai dibattiti.
3. Il comitato elegge il proprio presidente tra i suoi membri.
4. Il comitato può invitare esperti ed osservatori a partecipare alle proprie riunioni.
5. Il comitato non si occupa di questioni di diritto sociale e del lavoro come l’organizzazione dei regimi occupazionali e, in particolare, la partecipazione obbligatoria nonché gli accordi collettivi.
Storico versioni
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