Art. 13

In vigore dal 23 gen 2009
Il comitato stabilisce un programma di lavoro annuale e lo trasmette al Consiglio, al Parlamento europeo e alla Commissione entro la fine di ottobre di ogni anno. Il comitato informa periodicamente ed almeno una volta all’anno il Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione sulla realizzazione delle attività previste nel programma di lavoro.
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