Art. 32

Costi comuni operativi

In vigore dal 18 dic 2008
Costi comuni operativi 1.   Il comandante dell’operazione esercita le funzioni di ordinatore delle spese che coprono i costi comuni operativi dell’operazione affidatagli. Tuttavia, l’amministratore esercita le funzioni di ordinatore delle spese che coprono i costi comuni operativi insorti durante la fase preparatoria di un’operazione specifica ed eseguite direttamente da ATHENA, ovvero relativi all’operazione al termine della fase attiva. 2.   Su richiesta del comandante di un’operazione l’amministrazione trasferisce dal conto bancario di ATHENA al conto bancario a nome di ATHENA di cui il comandante ha comunicato gli estremi gli importi necessari per l’esecuzione delle spese dell’operazione stessa. 3.   In deroga all’, paragrafo 5, l’adozione di un importo di riferimento dà diritto all’amministratore e al comandante dell’operazione, per il rispettivo settore di competenza, d’impegnare e di pagare spese per l’operazione in questione per un ammontare non superiore al 30 % di questo importo di riferimento, a meno che il Consiglio non fissi una percentuale più alta. Il comitato speciale, su proposta dell’amministratore, può decidere che le spese supplementari potranno essere impegnate e pagate. Il comitato speciale può decidere di sottoporre la questione agli organi preparatori competenti del Consiglio per il tramite della Presidenza. Questa deroga non è più d’applicazione a decorrere dalla data di sottoscrizione del bilancio dell’operazione in questione. 4.   Nel periodo precedente alla sottoscrizione del bilancio di un’operazione, l’amministratore e il comandante dell’operazione o il suo rappresentante rendono conto al comitato speciale ogni mese per il rispettivo settore di competenza, delle spese ammissibili come costi comuni di questa operazione. Il comitato speciale, su proposta dell’amministratore, del comandante dell’operazione o di uno Stato membro, può formulare indirizzi sull’esecuzione delle spese in questo periodo. 5.   In deroga all’, paragrafo 5, in caso di pericolo imminente per la vita del personale impegnato in un’operazione militare dell’Unione, il comandante dell’operazione può eseguire le spese necessarie alla salvaguardia della vita del personale in questione al di là degli stanziamenti iscritti in bilancio. Ne informa l’amministratore e il comitato speciale quanto prima possibile. In tal caso l’amministratore propone, di concerto con il comandante dell’operazione, gli storni necessari per finanziare tali spese impreviste. Se non è possibile assicurare un finanziamento sufficiente di tali spese mediante storni, l’amministratore propone un bilancio rettificativo.
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Costi comuni operativi (Art. 32 Decisione (UE) 2008/975) — Testo vigente | Portale Normativo