Art. 31

Costi comuni insorti per la preparazione o a seguito di operazioni

In vigore dal 18 dic 2008
Costi comuni insorti per la preparazione o a seguito di operazioni L’amministratore esercita le funzioni di ordinatore delle spese che coprono i costi comuni insorti per la preparazione o a seguito di operazioni.
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Costi comuni insorti per la preparazione o a seguito di operazioni (Art. 31 Decisione (UE) 2008/975) — Testo vigente | Portale Normativo