Art. 18

Principi di bilancio

In vigore dal 18 dic 2008
Principi di bilancio 1.   Il bilancio, stabilito in euro, è l’atto che prevede ed autorizza, per ciascun esercizio, l’insieme delle entrate e delle spese relative ai costi comuni amministrate da ATHENA. 2.   Tutte le spese sono connesse a un’operazione specifica, ad eccezione eventualmente dei costi elencati nell’allegato I. 3.   Gli stanziamenti iscritti in bilancio sono autorizzati per la durata di un esercizio che inizia il 1o gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno. 4.   Nel bilancio, entrate e spese devono risultare in pareggio. 5.   La riscossione delle entrate e il pagamento delle spese relative ai costi comuni sono effettuati mediante imputazione ad una linea del bilancio e nei limiti degli stanziamenti che vi sono iscritti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2008:975:oj#art-18

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Principi di bilancio (Art. 18 Decisione (UE) 2008/975) — Testo vigente | Portale Normativo