Art. 17

Importo di riferimento

In vigore dal 18 dic 2008
Importo di riferimento Qualsiasi azione comune in base alla quale il Consiglio decide che l’Unione condurrà un’operazione militare e qualsiasi azione comune o decisione in base alla quale il Consiglio decide di prolungare un’operazione dell’Unione comporta un importo di riferimento per i costi comuni dell’operazione stessa. L’amministratore valuta in particolare con il concorso dello Stato maggiore dell’Unione e, se ha assunto le sue funzioni, del comandante dell’operazione, l’importo stimato necessario per coprire i costi comuni per il periodo previsto. L’amministratore propone, per il tramite della presidenza, tale importo agli organi del Consiglio incaricati di esaminare il progetto di azione comune o di decisione. Il comitato speciale è parallelamente tenuto informato dall’amministratore in merito alla proposta fatta.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2008:975:oj#art-17

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Importo di riferimento (Art. 17 Decisione (UE) 2008/975) — Testo vigente | Portale Normativo