Art. 17
Importo di riferimento
In vigore dal 18 dic 2008
Importo di riferimento
Qualsiasi azione comune in base alla quale il Consiglio decide che l’Unione condurrà un’operazione militare e qualsiasi azione comune o decisione in base alla quale il Consiglio decide di prolungare un’operazione dell’Unione comporta un importo di riferimento per i costi comuni dell’operazione stessa. L’amministratore valuta in particolare con il concorso dello Stato maggiore dell’Unione e, se ha assunto le sue funzioni, del comandante dell’operazione, l’importo stimato necessario per coprire i costi comuni per il periodo previsto. L’amministratore propone, per il tramite della presidenza, tale importo agli organi del Consiglio incaricati di esaminare il progetto di azione comune o di decisione. Il comitato speciale è parallelamente tenuto informato dall’amministratore in merito alla proposta fatta.
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