Art. 27

Rimborso dei prefinanziamenti

In vigore dal 18 dic 2008
Rimborso dei prefinanziamenti 1.   Uno Stato membro, uno Stato terzo o, se del caso, un’organizzazione internazionale che il Consiglio abbia autorizzato a prefinanziare una parte dei costi comuni di un’operazione può ottenerne il rimborso da ATHENA, presentando una richiesta corredata dei documenti giustificativi necessari e indirizzata all’amministratore al più tardi due mesi dopo la data di conclusione dell’operazione in questione. 2.   Non si può dar seguito ad alcuna richiesta di rimborso se non è approvata dal comandante dell’operazione e dall’amministratore. 3.   Se una richiesta di rimborso presentata da uno Stato contributore è approvata, può essere dedotta dalla richiesta di contributo successiva rivolta a questo Stato dall’amministratore. 4.   Se non è prevista alcuna richiesta di contributo quando la richiesta è approvata, o per la parte di una richiesta di rimborso approvata che superi il contributo previsto, l’amministratore procede al pagamento dell’importo da rimborsare entro trenta giorni, tenuto conto della tesoreria di ATHENA e delle necessità del finanziamento dei costi comuni dell’operazione in questione. 5.   Il rimborso è dovuto conformemente alla presente decisione anche qualora l’operazione sia annullata.
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Rimborso dei prefinanziamenti (Art. 27 Decisione (UE) 2008/975) — Testo vigente | Portale Normativo