Art. 25
Calendario di pagamento dei contributi
In vigore dal 18 dic 2008
Calendario di pagamento dei contributi
1. Se il Consiglio ha adottato un importo di riferimento per un’operazione militare dell’Unione, gli Stati membri contributori versano i loro contributi per un ammontare pari al 30 % dell’importo di riferimento, a meno che il Consiglio non decida una percentuale superiore.
2. Il comitato speciale, su proposta dell’amministratore, può decidere di richiedere contributi supplementari prima che sia sottoscritto un bilancio rettificativo relativo all’operazione. Il comitato speciale può decidere di sottoporre la questione agli organi preparatori competenti del Consiglio.
3. Quando gli stanziamenti destinati a coprire i costi comuni operativi dell’operazione sono stati iscritti in bilancio, gli Stati membri versano il saldo dei contributi per questa operazione in applicazione dell’, previa detrazione dei contributi che sono già stati loro richiesti per la stessa operazione e lo stesso esercizio. Tuttavia, quando la durata prevista dell’operazione è superiore a sei mesi, il saldo dei contributi è pagato in rate semestrali. In tal caso, la prima rata è versata entro due mesi dall’avvio dell’operazione; la seconda è versata entro un termine, fissato dal comitato speciale su proposta dell’amministratore, che tiene conto delle esigenze operative. Il comitato speciale può derogare a queste disposizioni.
4. Non appena stabilito un importo di riferimento o adottato un bilancio, l’amministratore chiede per lettera i contributi corrispondenti alle amministrazioni nazionali di cui gli sono stati comunicati gli estremi.
5. Fatte salve le altre disposizioni della presente decisione, i contributi sono versati entro trenta giorni dall’invio della richiesta corrispondente.
6. Le spese bancarie relative al pagamento dei contributi sono a carico degli Stati contributori, ciascuno per quanto lo concerne.
7. L’amministratore accusa ricevuta dei contributi.
Storico versioni
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