Art. 28

Gestione da parte di ATHENA delle spese non incluse nei costi comuni

In vigore dal 18 dic 2008
Gestione da parte di ATHENA delle spese non incluse nei costi comuni 1.   Il comitato speciale, su proposta dell’amministratore o di uno Stato membro, può decidere che la gestione amministrativa di talune spese relative ad un’operazione, in particolare per quanto riguarda benessere del personale, vettovagliamento e lisciviatura, pur rimanendo a carico degli Stati membri, ciascuno per quanto lo concerne, sia affidata ad ATHENA. 2.   Il comitato speciale, nella sua decisione, può autorizzare il comandante dell’operazione a stipulare a nome degli Stati membri partecipanti ad un’operazione contratti per l’acquisto delle forniture previste. Decide quindi che ATHENA raccoglierà in via preliminare presso gli Stati membri i fondi necessari per onorare i contratti stipulati. 3.   ATHENA tiene la contabilità delle spese a carico di ciascuno Stato membro delle quali gli è affidata la gestione. Trasmette ogni mese a ciascuno Stato membro un riepilogo delle spese a suo carico da esso sostenute o sostenute dal suo personale nel corso del mese precedente e chiede i fondi necessari per regolare tali spese. Gli Stati membri versano ad ATHENA i fondi necessari entro trenta giorni dall’invio della relativa richiesta.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2008:975:oj#art-28

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Gestione da parte di ATHENA delle spese non incluse nei costi comuni (Art. 28 Decisione (UE) 2008/975) — Testo vigente | Portale Normativo