Art. 14

Gestione dei fondi

In vigore dal 18 dic 2008
Gestione dei fondi 1.   I pagamenti effettuati a partire dal conto di ATHENA richiedono la firma congiunta dell’amministratore o di un amministratore aggiunto da un lato, e di un contabile o di un contabile aggiunto, dall’altro. 2.   I fondi amministrati da ATHENA, compresi quelli affidati al comandante di un’operazione, possono essere depositati soltanto presso un ente creditizio di prim’ordine, in euro e su un conto corrente o a breve termine.
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Gestione dei fondi (Art. 14 Decisione (UE) 2008/975) — Testo vigente | Portale Normativo