Art. 14 · Gestione dei fondi

Art. 14

Gestione dei fondi

In vigore dal 18 dic 2008
Gestione dei fondi 1.   I pagamenti effettuati a partire dal conto di ATHENA richiedono la firma congiunta dell’amministratore o di un amministratore aggiunto da un lato, e di un contabile o di un contabile aggiunto, dall’altro. 2.   I fondi amministrati da ATHENA, compresi quelli affidati al comandante di un’operazione, possono essere depositati soltanto presso un ente creditizio di prim’ordine, in euro e su un conto corrente o a breve termine.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2008:975:oj#art-14