Art. 13

Apertura e destinazione

In vigore dal 18 dic 2008
Apertura e destinazione 1.   L’amministratore apre uno o più conti bancari a nome di ATHENA. 2.   I conti bancari sono aperti presso un ente creditizio di prim’ordine con sede in uno Stato membro. 3.   I contributi degli Stati contributori sono versati su tali conti. Essi sono destinati a coprire le spese amministrative da ATHENA e a mettere a disposizione del comandante dell’operazione gli anticipi necessari all’esecuzione delle spese relative ai costi comuni di un’operazione militare. Gli scoperti di conto non sono consentiti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2008:975:oj#art-13

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Apertura e destinazione (Art. 13 Decisione (UE) 2008/975) — Testo vigente | Portale Normativo